Le Macchine Operatrici, per quanto concerne la Circolazione Stradale (Italia – Europa), devono sottostare alle procedure di Omologazione ed Immatricolazione che riguardano la competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo i dettami del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285).
TECHNOSERVICE è in grado di assolvere a pieno alle esigenze specifiche mediante:
- Consulenza sulle Normative Nazionali ed Internazionali che regolano la materia.
- Esame preventivo della macchina e/o dei dispositivi da omologare.
- Esecuzione di prove preliminari volte ad accertare la rispondenza dei prototipi alle Norme Nazionali e/o Comunitarie.
- Consulenza sulle eventuali modifiche da apportare ai veicoli e/o sulla loro preparazione per le prove ufficiali.
- Accreditamento presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e riconoscimento dello status di Costruttore.
- Organizzazione delle prove ufficiali alla presenza dei funzionari Ministeriali, anche presso la sede del Costruttore.
- Assistenza continua durante l’iter amministrativo della procedura di Omologazione.
Adempimenti
Codice della Strada Art. 114 – Circolazione su strada delle macchine operatrici, prescrive:
- Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli Art. 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall’Art. 106.
- Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
- Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli Art. 99, 107, 108, 109, 111 e 112.
- Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli Art. 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall’Art. 104, comma 8 (120).
- Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
- La modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Le modalità per l’immatricolazione e la targatura sono stabilite dal Regolamento.
- Chiunque viola le disposizioni del presente Articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.
Inoltre le macchine operatrici semoventi devono essere coperte da assicurazione obbligatoria RCA e per le macchine cingolate è previsto l’utilizzo di sovrapattini per la marcia su strada onde evitare il danneggiamento del manto stradale (art. 283 reg. C.D.S.).
Sanzioni
Se La macchina operatrice non è immatricolata (non ha targa), non è coperta da Assicurazione RCA, e circola sulla strada pubblica (quindi fuori dalla zona di cantiere) incorre nelle seguenti sanzioni:
- Art. 110 comma VI (sanzione pecuniaria).
- Art. 193 comma I e II (sanzione pecuniaria e sequestro amministrativo del mezzo).


